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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - La prima misura fiscale sulla famiglia dell'era Draghi
16 giu, 2021
Analisi e prospettive delle politiche di sostegno al reddito familiare nel panorama demografico in Italia di Gabriele DE PAOLIS
Autore: Michele De Paolis 29 feb, 2020
Nelle ultime ore sono state effettuate grandi modifiche alle scadenze fiscali dei lavoratori dipendenti
Autore: Michele De Paolis 28 feb, 2020
Da pochi giorni l'Anpal ha pubblicato il terzo decreto in tre settimane con le regole del nuovo incentivo "IO lavoro". Con il decreto 66/2020, l'Agenzia per il lavoro corregge il tiro del precedente provvedimento (52/2020) e rende l'agevolazione cumulabile (entro il tetto di 8.060 euro annui) con l'incentivo strutturale degli under 35 previsto dalla legge di bilancio 2016 e rivisitato dalla legge 160/2019. Con la modifica apportata, quindi, una volta esaurito l'arco temporale di fruizione dell'incentivo IO lavoro, sarà possibile agganciare lo sgravio stabile aggiornato dalla legge di bilancio 2020, nel rispetto della disciplina di riferimento. Va detto che il nuovo incentivo è altresì cumulabile con il bonus concesso in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza. lo lavoro è un'agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate di età compresa tra i 16 e i 24 anni, estendibile a 25 anni e oltre per coloro che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Condizione fondamentale è che il soggetto da assumere non abbia avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro con lo stesso datore, a meno che non si tratti di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Sono premiate le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione)full time e part time e sono compresi i contratti di apprendistato professionalizzante. Semaforo verde inoltre per le trasformazioni. Sono esclusi il lavoro domestico, quello occasionale e intermittente. La facilitazione si articola in un esonero contributivo (escluso il premio Inail), entro il limite di 8.060 euro annui, per 12 mesi dalla data di assunzione. Per i lavoratori part time la misura dell' esonero va riproporzionata. L'agevolazione trova applicazione su tutto il territorio italiano. Le risorse stanziate superano i 329 milioni di euro. L'incentivo soggiace al rispetto della disciplina del" de minimis", a meno che l'assunzione generi un incremento occupazionale netto. Questa condizione non è richiesta se i posti da occupare si sono resi disponibili a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Fonte: il sole 24 ore
Autore: Michele De Paolis 24 feb, 2020
A CASA PER L’ORDINANZA In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE In questi casi è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro. IN QUARANTENA OBBLIGATORIA Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario. La sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro. ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell'epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.
16 feb, 2020
Dal 2020 le spese mediche dovranno necessariamente essere pagate con pagamento tracciato
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